sabato 9 novembre 2013

I COMUNI E IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

I COMUNI E IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE - Indicazioni per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione dopo l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione

Mercoledì 6 novembre 2013 | ore 9.30 - 13.30 |
Centro San Fedele - Piazza San Fedele 4 - Milano

Con l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte della CiVIT (delibera 72/2013 dell’11 settembre 2013), ha preso concretamente avvio la fase di attuazione delle politiche di prevenzione previste dalla legge 190/2012.
Tutte le pubbliche amministrazioni (inclusi gli enti locali) entro il 31 gennaio 2014 dovranno adottare i propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione o aggiornare i Piani già adottati, per allinearli ai requisiti del Piano Nazionale.

La giornata, organizzata da Avviso Pubblico e ReteComuni, si è proposta di approfondire i contenuti del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di fornire delle indicazioni concrete per la sua stesura, prestando particolare attenzione alle attività che riguardano l’individuazione delle aree maggiormente
esposte alla corruzione - l'ente deve intraprendere una attività di Risk Assessment, cioè di valutazione del
rischio - e l'adozione di nuovi processi organizzativi che siano più trasparenti e condivisi, al fine di
prevenire i fenomeni di corruzione al suo interno.

LEGGI DI PIU' - La valutazione del Rischio di Corruzione negli Enti Locali

domenica 14 luglio 2013

Legge 190/2012: Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato alla CiVIT il Piano Nazionale Anticorruzione.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha trasmesso alla CiVIT il Piano  Nazionale Anticorruzione,  (previsto dalla legge 190/2012) che  dovrà essere da quest'ultima valutato e  approvato.
Già da una prima lettura, tre cose mi sembrano interessanti:

1) Il Piano Nazionale sottolinea la centralità della tutela del whistleblower,  ai fini della prevenzione della corruzione.   

2) Il Piano Nazionale consiglia di gestire il rischio di corruzione sulla  base  dei principi e delle linee guida della norma ISO 31000, una norma  internazionale per il risk management, che anch'io sto studiando e  approfondendo da un paio d'anni. Si tratta di uno standard poco diffuso  in Italia, ma che (a differenza di altri) non è certificabile, e quindi è  a costo zero per le amministrazioni pubbliche (che devono solo adattare ad  essa  il loro modo di gestire il rischio).

3) Il Piano Nazionale fornisce alcune indicazioni, per determinare la  GRAVITA'  E LA PROBABILITÀ' dei comportamenti illeciti. In particolare, la PROBABILITÀ' è  definita in base alla "discrezionalità", alla "rilevanza esterna", alla  "complessità", al "valore economico" e alla "frazionabilità" dell'attività in  cui il comportamento ha luogo. Invece la GRAVITA' è definita in base ai costi  "organizzativi", "economici" e "reputazionali" che il comportamento a rischio  può determinare.

Adesso, bisogna solo aspettare che la CiVIT approvi il PNA, per poter  leggere  il testo integrale.

Ad ogni modo, nei prossimi mesi, eventuali attività di formazione e studio  (tipo tavoli di lavoro), in tema di prevenzione della corruzione, potrebbero certamente concentrarsi sui temi seguenti:

1) Formazione sul whistleblowing (rivolta ai segretari comunali e agli altri  soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nei comuni): come introdurlo e gestirlo correttamente nell'ambito delle pubbliche  amministrazioni.

2) Formazione sulla ISO 31000 (rivolta ai segretari comunali e agli altri  soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nei comuni): Principi,  Struttura di Riferimento per la Gestione del Rischio e Processo di Gestione  del  Rischio.

3) Determinazione del livello di rischio di corruzione (inteso come  combinazione di PROBABILITÀ E CONSEGUENZE dei comportamenti illeciti'):  individuazione di parametri e valori per il calcolo del livello di rischio.

Il P.N.A, infine, parla anche di formazione dei dipendenti pubblici,  prevedendo  una formazione generale sui temi dell'etica e dell'integrità. 

L'integrità può essere intesa come "legalità"+ "valori chiave specifici della  pubblica amministrazione": l' OCSE da alcuni anni ha avviato una riflessione  specifica su questo tema ed ha elaborato anche delle indicazioni per gestire  l'integrità all'interno delle organizzazioni pubbliche

Per quanto riguarda l'etica ... sono sempre dell'idea che un'etica, in grado  di spiegare "perché" la corruzione debba essere bandita dalla pubblica  amministrazione, deve essere ancora elaborata: l'etica "classica" (da Platone  a  Kant) non è affidabile. Alcuni spunti per la costruzione delle nuova etica  possono essere desunti dal pensiero di filosofi contemporanei come Sartre,  Jonas e Badiou. Nel tempo libero sto studiando il pensiero di questi  "giganti",  sperando un giorno di riuscire a salire sulle loro spalle, per vedere un po'  più lontano, oltre la nebbia della rassegnazione... impresa questa che mi  pare,  insieme, titanica e appassionante.

Lunga vita alla legalità ;-) !!!!

Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it

sabato 22 giugno 2013

Anticorruzione - Dal 19 giugno in vigore il Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

Dal 19 giugno 2013 è entrato in vigore il DPR 62/2013, che definisce il  nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, previsto dalla Legge Anticorruzione (Legge 190/2012).



La CiVIT (L’Autorità Nazionale Anticorruzione) ha tenuto una serie di incontri con 
  • i Responsabili per la prevenzione della corruzione, 
  • gli Organismi indipendenti di valutazione della perfomance, gli OIV, 
  • i Responsabili degli uffici disciplina 
dei Ministeri degli Affari esteri, Interno, Giustizia, Difesa, Economia, Trasporti, Sviluppo economico, Lavoro, Salute, Istruzione, Beni culturali, Ambiente, Agricoltura; delle Agenzie delle Entrate, Demanio, Dogane e Monopoli, Agenas, Aifa; degli Enti previdenziali Inps e Inail; di Istat, Cnr, Enea, Isfol, Inea, Inrim, Asi, Infn, Invalsi, Iss, Istituto Agronomico oltremare, Istituto di studi germanici, Federparchi.

Gli incontri sono stati organizzati per esaminare e discutere le problematiche collegate all’ emanazione delle Linee guida per l’adozione da parte delle singole amministrazioni ed enti dei codici di comportamento, che devono integrare e specificare il codice di comportamento nazionale.

In particolare i codici dovranno precisare il comportamento degli addetti nei settori particolarmente esposti al rischio della corruzione.

Fonte: Comunicato stampa CiVIT del 21 giugno 2013 - http://www.civit.it/?p=8684.

Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it

mercoledì 27 marzo 2013

Piani Triennali di prevenzione della corruzione: per la CiVIT il termine del 31 marzo 3013 non è perentorio

La Legge Anticorruzione (L.190/2012) prevede che le pubbliche amministrazioni debbano adottare propri piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il 2013 (primo anno di applicazione dei nuovi obblighi di legge), il termine per l'adozione dei piani di prevenzione è stato posticipato al 31 marzo 2013.

Prima di tale data, sempre secondo le previsioni della legge 190/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrebbe elaborare il Piano Nazionale Anticorruzione e fornire così le linee guida e gli indirizzi generali, per l'elaborazione dei Piani di prevenzione nelle singole amministrazioni.

Per quanto riguarda gli enti locali, i consorzi e le società controllate dagli enti locali, infine, i termini e le modalità di adozione dei Piani Triennali di Prevenzione devono essere definiti attraverso accordi in sede di Conferenza Unificata, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge 190/2012 (cioè entro la fine di marzo).

Dal momento che il Piano Nazionale Anticorruzione non è ancora stato elaborato, e tanto meno sono stati definiti gli accordi in Conferenza Unificata, La CiVIT, nella seduta del 27 marzo 2013, ha espresso l’avviso che il termine del 31 marzo 2013, previsto per l’adozione dei piani di prevenzione della corruzione, non può essere considerato perentorio,  nel senso che il Piano adottato dopo la scadenza del termine è, comunque, valido. Con la conseguenza che, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel futuro Piano Nazionale Anticorruzione.

Nel frattempo,  le singole amministrazioni, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, possono procedere alla valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, alla previsione di procedure per selezionare e formare i dipendenti e a introdurre opportune forme di rotazione degli incarichi.

Le amministrazioni potranno, anche, se lo ritengono, adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, fatte salve le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione.

Quanto sopra osservato può valere anche per le Regioni e gli Enti locali, specie dopo la scadenza del termine di quattro mesi, previsto dall’art. 1 comma 60 della legge n. 190/2012, per definire in sede di Conferenza Unificata gli adempimenti e i relativi termini volti alla “piena e sollecita attuazione delle disposizioni” della legge.


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it



martedì 26 marzo 2013

ANCI: prime indicazioni ai Comuni per l'attuazione della legge anticorruzione

Il 21 marzo 2013 l' ANCI ha diffuso un documento, con le prime indicazioni ai Comuni sulle principali misure ed adempimenti per  l’attuazione  della legge 190/2012.

Lo trovo un documento molto interessante, perché recepisce alcune indicazioni  fornite dalla CIVIT, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle linee di Indirizzo per il Piano Nazionale Anticorruzione, chiarendo/ribadendo:

1) che l'organo competente a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nei Comuni è il Sindaco (delibera CIVIT, n.15/2013);

2) che l'organo cui compete l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione è la Giunta (in virtù della propria "competenza residuale" ex art. 48 del TUEL);

3) che, nelle more dell’adozione delle Intese in conferenza unificata, i Comuni dovrebbero, in via precauzionale (come già raccomandato dalla circolare Dipartimento Funzione Pubblica 1/2013), definire le prime  misure in materia di prevenzione alla corruzione (anche per tutelare i segretari/responsabili anticorruzione dalle sanzioni previste nel caso in cui sia commesso un reato);

4) che il criterio della rotazione dei dirigenti nella aree esposte al rischio di corruzione potrebbe essere di difficile applicazione nei comuni di medie-piccole dimensioni. Per questo l'ANCI intende farsi portavoce (in sede di Conferenza Unificata), "dell’esigenza di individuare regole applicative specifiche per le amministrazioni locali, in relazione alle caratteristiche organizzative e dimensionali delle stesse".


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it

giovedì 21 marzo 2013

Legge Anticorruzione: il contenuto minimo dei Piani Triennali di Prevenzione



Le Linee di Indirizzo per la Predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione, approvate il 12 marzo 2013, hanno chiarito i contenuti minimi intorno ai quali le pubbliche amministrazioni dovranno articolare i Piani Triennali di Prevenzione, previsti dalla legge 190/2012. Tali contenuti essenziali possono essere riassunti in 7 punti:

1.Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione
La legge 190/2012 (all'art. 1, comma 16) elenca già una serie di attività a rischio, che sono le seguenti:
   a) autorizzazione o concessione; 
   b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; 
   c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; 
   d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale);
Il processo di individuazione, quindi, dovrà basarsi su tale elenco, integrandolo con eventuali altre aree che risultano a rischio nel quadro specifico delle attività messe in atto dall'amministrazione.


2. Coinvolgimento dei "portatori di interesse" interni all'ente
I dirigenti, e di tutto il personale impiegato nelle aree a più elevato rischio, dovranno essere coinvolti nell'attività di: 
   a) analisi e valutazione del livello di rischio, 
   b) proposta e definizione delle misure di prevenzione e di 
   c) proposta e definizione delle misure di monitoraggio per l’implementazione del Piano.
Il Piano Triennale di prevenzione, quindi, dovrà essere il prodotto di un processo condiviso, nel quale i dipendenti non sono considerati "fonti di rischio" ma "risorse" utili ala gestione del rischio. 


3. Monitoraggio dei procedimenti
Il Piano Triennale di prevenzione dovrà prevedere forme di monitoraggio, per ciascuna attività a rischio, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.


4. Gap Analysis e trattamento del rischio di corruzione
Il Piano dovrà indicare le misure di contrasto già adottate e le ulteriori misure da adottare. Le linee di indirizzo, a tale proposito individuano alcune specifiche tipologie di controllo:
   a) procedimenti a disciplina rinforzata, 
   b) controlli specifici,  
   c) valutazioni ex post (riesame) dei risultati raggiunti, 
   d) interventi nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale; 
   e) particolari misure di trasparenza sulle attività svolte. 


5. Misure generali di prevenzione
Le linee di indirizzo, individuano anche una serie di misure di carattere generale che possono essere adottate dalle amministrazioni, per prevenire il rischio di corruzione:
a) forme interne di controllo, per prevenire e far emergere vicende di possibile esposizione al rischio     corruttivo;
b) sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. La rotazione del personale impedisce che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti, ritagliandosi di fatto una posizione di monopolio e privilegio all'interno dell'ente;
c) forme di tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
d) verifica del rispetto, da parte dei dipendenti, delle norme del codice di comportamento , nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale;
e) effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;
f) effettiva attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (nuovo comma 16-ter dell’articolo 53 del d. l.gs. n. 165 del 2001)
g) effettiva attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;
h) adozione delle misure in materia di trasparenza, attraverso il rispetto delle prescrizioni di legge, l’adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;
i) formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

6. Misure di Integrazione
Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dovrà l’individuare delle forme di integrazione e di coordinamento con il Piano Triennale della Performance, adottato dall'amministrazione ai sensi dell' art. 10 del d.lgs. 150/2009.

7. Responsabilizzazione dei dipendenti
I dipendenti devono prendere atto del Piano Triennale della Prevenzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.

Come previsto dall' art.1, commi 3 e 4 della legge 190/2012, le Linee di Indirizzo saranno di supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica per la Predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al quale le singole amministrazioni pubbliche dovranno far riferimenti, per adottare i propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
http://it.linkedin.com/in/andreaferrarini
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sabato 16 marzo 2013

Legge 190/2012: approvate le Linee Guida per la redazione del Piano Nazionale Anticorruzione

Il 12 marzo 2013  il comitato dei ministri per la lotta alla corruzione (composto dai Ministri dell'Interno, della Giustizia e della Pubblica Amministrazione, Filippo Patroni Griffi) ha elaborato le Linee di Indirizzo per la Predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione.
Come previsto dall' art.1, commi 3 e 4 della legge 190/2012, le Linee di Indirizzo saranno di supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica per la Predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al quale le singole amministrazioni pubbliche dovranno far riferimenti, per adottare i propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.

1. La funzione e i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione.
Le "Linee di Indirizzo" (consultabili sul sito della CIVIT) sono un documento di sole sette pagine, approvate certamente di fretta da un Governo "uscente" che ormai è definitivamente "alla porta" (ad attendere il nuovo governo che forse è in ritardo o forse mai arriverà). Sette pagine che, nel loro piccolo, chiariscono i "punti fermi" delle future politiche anticorruzione.

Innanzitutto, le Linee di Indirizzo ribadiscono che "con l’approvazione della Legge n. 190 del 2012, l’ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione". Quindi, anche se la politica e i media si sono concentrati soprattutto sugli aspetti "repressivi" della legge (modifiche al codice penale, "nuova" concussione per induzione, corruzione fra privati, ecc ...), il cuore della legge sta nei suoi strumenti di prevenzione, cioè il P.N.A. e i Piani Triennali di Prevenzione

Il P.N.A. "rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale". Il P.N.A è uno strumento per il miglioramento continuo nel tempo delle politiche anticorruzione, in quanto "non si configura come un’attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione."

Il P.N.A. dovrà definire:
a) le Linee Guida, per indirizzare le pubbliche amministrazioni nella prima predisposizione dei rispettivi Piani Triennali;
b) i modelli standard delle informazioni e dei dati, per la trasmissione in via telematica dei Piani al Dipartimento della funzione pubblica ;
c) i criteri  di rotazione dei dipendenti e dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
d) le misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;
e) il ruolo del Dipartimento della funzione pubblica, nel processo di elaborazione dei dati trasmessi e di verifica adozione dei Piani
f) le modalità di accesso della CIVIT al contenuto dei Piani Triennali;
g) il contenuto dei piani formativi per i responsabili anticorruzione nelle diverse pubbliche amministrazioni, da estendere, a regime, a tutti i settori delle amministrazioni;

2. Le linee guida per la predisposizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.
Le Linee Guida per la predisposizione dei Piani Triennali negli enti pubblici dovranno essere, secondo la Commissione, il contenuto di maggiore rilevanza del P.N.A. Tali Linee Guida dovranno:
  • promuovere l’effettiva e tempestiva adozione dei Piani da parte di tutte le amministrazioni, nonché il loro aggiornamento annuale e, comunque, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione;
  • assicurare un contenuto minimo dei Piani Triennali, che corrisponda all'obiettivo ineludibile dell’individuazione preventiva delle aree maggiormente esposte al rischio della corruzione (mappatura del rischio);
  • consentire alle diverse amministrazioni pubbliche di adeguare il contenuto del Piano alle specifiche funzioni amministrative svolte e alle specifiche realtà amministrative;
  • differenziare le linee guida quanto ai loro destinatari: linee guida più stringenti, quasi direttamente operative, per le amministrazioni centrali (e gli enti da queste controllati); per regioni ed enti locali, linee guide che possano essere recepite e adattate dai detti enti nei propri Piani;
  • rendere le informazioni raccolte nei Piani e le relative strategie di contrasto alla corruzione leggibili secondo linguaggi omogenei, che rendano possibile un’agevole verifica dello stato di attuazione delle politiche anticorruzione nelle singole amministrazioni e una comparazione delle diverse esperienze;
  • indicare meccanismi e criteri per la valutazione dell’adeguatezza dei Piani Triennali, con particolare riferimento ad aree a rischio comuni e generali;
  • promuovere forme di consultazione o incontri con le associazioni e i portatori di interesse, in sede di elaborazione dei Piani e in sede di verifica della sua attuazione;
  • fornire direttive affinché la funzione di responsabile della prevenzione sia svolta secondo criteri di rotazione, compatibilmente con la struttura organizzativa dell’amministrazione;
  • dare raccomandazioni affinché le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, l. n. 190)
Il P.N.A. dovrà consentire un’attuazione flessibile e differenziata delle linee guida da parte delle pubbliche amministrazioni, individuando le indicazioni ad applicazione generalizzata e le indicazioni rimesse alla discrezionale valutazione delle amministrazioni destinatarie.
In particolare, mentre le procedure di rilevazione e di trasmissione telematica dei dati dovranno essere necessariamente omogenee, secondo modelli standard predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l’individuazione delle attività amministrative maggiormente esposte al rischio di corruzione deve essere rimessa alla differenziata valutazione delle amministrazioni.


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
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cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it

domenica 24 febbraio 2013

Legge Anticorruzione: dalla CIVIT "il punto" sui nuovi obblighi e le relative scadenze

Legge Anticorruzione 190/2012, entrata in vigore lo scorso novembre, ha apportato alcune immediate modifiche al codice penale, individuando nuove tipologie di reato o modificando quelle già esistenti.

La stessa legge, inoltre, ha disegnato un sistema di controlli, responsabilità ed strumenti di prevenzione (che in parte richiama i modelli organizzativi del d.lgs. 23172001), esteso obbligatoriamente al settore pubblico.

Tale sistema, tuttavia, non è attualmente in vigore in tutti gli enti pubblici, a causa di differimenti o rimandi ad atti normativi ancora da emanare, esplicitamente previsti dalla legge 190/2012. Per "tenere le fila" del processo di progressiva attuazione della legge, la CIVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato sul proprio sito due prospetti, che definiscono gli obblighi per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti individuati nel nuovo sistema nazionale anticorruzione

In attesa della definitiva approvazione del Decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, co. 35 della L. n. 190/2012, i prospetti non riguardano gli adempimenti in tema di pubblicità e trasparenza.

Tale decreto (il cui schema è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri) dovrà prevedere il riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni inerenti l’attività della pubblica amministrazione, in base ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge anticorruzione.

La CIVIT segnala la necessità di coordinare i nuovi obblighi con l’art. 18 del D.L. 83/2012 (“Misure urgenti per la crescita del paese”), che definisce misure di pubblicità e trasparenza per “L’Amministrazione Aperta”.


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it

Legge Anticorruzione: le modifiche al Codice Penale e Civile

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

[OMISSIS]


75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  32-quater,  dopo  le  parole:  «319-bis,»  sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
    b) all'articolo 32-quinquies,  dopo  le  parole:  «319-ter»  sono
inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
    c)  al  primo  comma  dell'articolo  314,  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
    d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 317.  -  (Concussione).  -  Il  pubblico  ufficiale  che,
abusando della sua qualita' o dei suoi  poteri,  costringe  taluno  a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
    e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317»  sono  sostituite
dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
    f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). -  Il
pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o  altra
utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da  uno
a cinque anni»;
    g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a otto»;
    h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono  sostituite
dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
      2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla
seguente: «cinque»;
    i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:
      «Art. 319-quater. - (Induzione indebita  a  dare  o  promettere
utilita'). - Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,  abusando
della sua qualita' o dei suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare  o  a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
      Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro  o
altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;
    l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:
      «Le disposizioni degli articoli 318 e 319  si  applicano  anche
all'incaricato di un pubblico servizio»;
    m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nel primo comma, le parole:  «che  riveste  la  qualita'  di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del  suo  ufficio»
sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri»;
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
        «La pena di  cui  al  primo  comma  si  applica  al  pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita  una
promessa o dazione di denaro o altra utilita' per  l'esercizio  delle
sue funzioni o dei suoi poteri»;
    n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nel secondo comma, dopo le parole:  «Le  disposizioni  degli
articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
      2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono  inserite
le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;
    o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo  le  parole:  «a  tale
prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
    p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi  a  tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
    q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite  le
seguenti: «319-quater,»;
    r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:
      «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). -  Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei reati  di  cui  agli  articoli  319  e
319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico  ufficiale  o
con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente  fa  dare  o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio  patrimoniale,
come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  il  pubblico
ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico  servizio   ovvero   per
remunerarlo, in relazione al  compimento  di  un  atto  contrario  ai
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di  un  atto  del  suo
ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
      La stessa pena si applica a chi indebitamente  da'  o  promette
denaro o altro vantaggio patrimoniale.
      La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro  vantaggio  patrimoniale
riveste la qualifica di pubblico ufficiale  o  di  incaricato  di  un
pubblico servizio.
      Le pene sono altresi' aumentate se i  fatti  sono  commessi  in
relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.
      Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».
  76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    «Art. 2635. - (Corruzione tra privati).  -  Salvo  che  il  fatto
costituisca  piu'  grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione  o
della promessa di denaro o altra  utilita',  per  se'  o  per  altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi  inerenti  al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento  alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
    Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi  se
il fatto e' commesso da chi  e'  sottoposto  alla  direzione  o  alla
vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
    Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone  indicate
nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.
    Le pene stabilite nei commi precedenti  sono  raddoppiate  se  si
tratta di  societa'  con  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati
italiani o di altri  Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra  il
pubblico in misura rilevante ai sensi  dell'articolo  116  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
modificazioni.
    Si procede a querela della persona offesa, salvo  che  dal  fatto
derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi».

giovedì 7 febbraio 2013

Legge Anticorruzione: Elaborato dall'ANCI lo scadenzario degli adempimenti per gli enti locali

1. La Legge Anticorruzione nei Comuni

Il 22 gennaio 2013 l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha inviato ai Sindaci una tabella riassuntiva dei nuovi obblighi degli enti locali in materia di prevenzione della corruzione (nomina del responsabile, adozione dei piani anti-corruzione, trasparenza) e delle relative scadenze.

L' ANCI ha precisato che, in attesa degli accordi in Conferenza Unificata relativi all'applicazione dei nuovi obblighi di legge, "la scadenza del 31 marzo 2013 per l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione non è riferita ai Comuni", ma che "nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti, si sottolinea comunque l'opportunità di procedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione".

La nomina del Responsabile Anticorruzione è, quindi, il primo atto concreto che i Comuni sono chiamati ad adottare, per adeguarsi alla legge 190/2012. Nei Comuni, il Responsabile deve essere individuato nel Segretario, fatta salva diversa e motivata determinazione. 

lunedì 21 gennaio 2013

RATING DI LEGALITÀ OBBLIGATORIO? Il parere dell'ANCE


C'è il rischio che il rating diventi un requisito minimo per l’accesso al credito gravando le imprese di nuovi oneri burocratici
L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha pubblicato sul suo sito web una nota nella quale illustra i contenuti del regolamento dell'Antitrust in materia di rating di legalità ed evidenzia anche i rischi e le opportunità del nuovo strumento finalizzato a promuovere l'etica e la legalità nelle attività economiche.