giovedì 21 marzo 2013

Legge Anticorruzione: il contenuto minimo dei Piani Triennali di Prevenzione



Le Linee di Indirizzo per la Predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione, approvate il 12 marzo 2013, hanno chiarito i contenuti minimi intorno ai quali le pubbliche amministrazioni dovranno articolare i Piani Triennali di Prevenzione, previsti dalla legge 190/2012. Tali contenuti essenziali possono essere riassunti in 7 punti:

1.Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione
La legge 190/2012 (all'art. 1, comma 16) elenca già una serie di attività a rischio, che sono le seguenti:
   a) autorizzazione o concessione; 
   b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; 
   c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; 
   d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale);
Il processo di individuazione, quindi, dovrà basarsi su tale elenco, integrandolo con eventuali altre aree che risultano a rischio nel quadro specifico delle attività messe in atto dall'amministrazione.


2. Coinvolgimento dei "portatori di interesse" interni all'ente
I dirigenti, e di tutto il personale impiegato nelle aree a più elevato rischio, dovranno essere coinvolti nell'attività di: 
   a) analisi e valutazione del livello di rischio, 
   b) proposta e definizione delle misure di prevenzione e di 
   c) proposta e definizione delle misure di monitoraggio per l’implementazione del Piano.
Il Piano Triennale di prevenzione, quindi, dovrà essere il prodotto di un processo condiviso, nel quale i dipendenti non sono considerati "fonti di rischio" ma "risorse" utili ala gestione del rischio. 


3. Monitoraggio dei procedimenti
Il Piano Triennale di prevenzione dovrà prevedere forme di monitoraggio, per ciascuna attività a rischio, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.


4. Gap Analysis e trattamento del rischio di corruzione
Il Piano dovrà indicare le misure di contrasto già adottate e le ulteriori misure da adottare. Le linee di indirizzo, a tale proposito individuano alcune specifiche tipologie di controllo:
   a) procedimenti a disciplina rinforzata, 
   b) controlli specifici,  
   c) valutazioni ex post (riesame) dei risultati raggiunti, 
   d) interventi nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale; 
   e) particolari misure di trasparenza sulle attività svolte. 


5. Misure generali di prevenzione
Le linee di indirizzo, individuano anche una serie di misure di carattere generale che possono essere adottate dalle amministrazioni, per prevenire il rischio di corruzione:
a) forme interne di controllo, per prevenire e far emergere vicende di possibile esposizione al rischio     corruttivo;
b) sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. La rotazione del personale impedisce che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti, ritagliandosi di fatto una posizione di monopolio e privilegio all'interno dell'ente;
c) forme di tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
d) verifica del rispetto, da parte dei dipendenti, delle norme del codice di comportamento , nonché delle prescrizioni contenute nel Piano Triennale;
e) effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;
f) effettiva attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (nuovo comma 16-ter dell’articolo 53 del d. l.gs. n. 165 del 2001)
g) effettiva attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;
h) adozione delle misure in materia di trasparenza, attraverso il rispetto delle prescrizioni di legge, l’adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;
i) formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

6. Misure di Integrazione
Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dovrà l’individuare delle forme di integrazione e di coordinamento con il Piano Triennale della Performance, adottato dall'amministrazione ai sensi dell' art. 10 del d.lgs. 150/2009.

7. Responsabilizzazione dei dipendenti
I dipendenti devono prendere atto del Piano Triennale della Prevenzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.

Come previsto dall' art.1, commi 3 e 4 della legge 190/2012, le Linee di Indirizzo saranno di supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica per la Predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al quale le singole amministrazioni pubbliche dovranno far riferimenti, per adottare i propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
http://it.linkedin.com/in/andreaferrarini
cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it

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