venerdì 25 maggio 2012

Rating di legalità per l’accesso al credito delle imprese … facciamo il punto …

Negli ultimi mesi l’Italia ha cominciato a discutere e a legiferare in materia di “legalità delle imprese”. Dichiarazioni e leggi (ben due nel giro di 5 mesi) si sono succedute, per mettere a fuoco una proposta avanzata da Antonello Montante (vicepresidente di Confindustria) il 28 gennaio 2012 dalle pagine dell’Unità: individuare una white-list di aziende virtuose (che sperimentano e applicano modelli aziendali improntati a solidi principi etici), alle quali riservare una corsia preferenziale per l’accesso al credito e ai finanziamenti pubblici.
Considerando l’importanza che questa proposta (per le ricadute che può avere sull’accesso al credito delle imprese in un periodo di crisi), proverò a fare il punto sull’argomento rating di legalità.


1. La situazione italiana: le leggi e “il tempo della crisi”.

Viviamo in un periodo di crisi: lo sanno tutti. Se ne parla ogni giorno di più … anch’io me ne accorgo: mi occupo di consulenza alle aziende, per la definizione e l’adozione di modelli di prevenzione dei reati ex. D.lgs 231/2001 (Modelli 231) per le piccole e medie imprese. Ed è sempre più difficile, per me, trovare aziende in grado di investire in tali sistemi di gestione del rischio di reato. Proprio a causa della crisi economica.
Ma … non tutte le aziende sono in crisi: è ormai assodato che le mafie (soprattutto in regioni come la Lombardia) riciclano i proventi delle loro attività illecite in attività economiche, in vari settori: edilizia, costruzioni, commercio, ecc … E tali attività, anche in tempo di crisi, non sono in crisi, grazie al grande apporto di capitali “sporchi”, che vi vengono immessi, per essere “ripuliti”.
Si tratta di una situazione un po’ paradossale: una situazione in cui la legalità non paga e in cui sembrerebbe che, invece, che l’illegalità sia una risorsa. Anche l’impianto normativo non è di aiuto: il d.lgs. 231/2001, che definisce la responsabilità penale delle imprese, individua nei modelli organizzativi e di gestione (Modelli 231) lo strumento per promuovere una cultura di impresa eticamente e socialmente responsabile … peccato che le aziende oneste non abbiano i soldi per pagarselo, un Modello 231. Mentre per le aziende che vengono a patti con le mafie le sanzioni del d.lgs. 231/2001 rappresentano un “rischio d’impresa” … un rischio che, magari,può essere gestito dotandosi di un Modelli 231.
Col risultato che, in tempo di crisi, la legge sembra premiare i disonesti …


2. L’accesso al credito in Italia: Basilea e “il tempo di crisi”

Quanti sono gli Accordi di Basilea? Credo tre … ho un po’perso il conto. Ma ho l’impressione che tutta una serie di problemi per le imprese siano nati con Basilea 2 e non possano che peggiorare strada facendo.
Gli Accordi di Basilea, pensati per dare affidabilità e stabilità al sistema bancario, hanno avuto, come tutte le medicine, un effetto collaterale: hanno reso più difficile l’accesso al credito da parte delle imprese.
Il “cuore” del problema è rappresentato dal rating: prima di concedere un prestito, le banche devono valutare il rischio di credito del debitore, vale a dire la capacità dell’impresa, che chiede un prestito, di ripagare il proprio debito in futuro. Se l’azienda ha un rating elevato (la famosa AAA) il finanziamento costa meno. Se il rating è basso il finanziamento costa di più. Le classi di rating vanno da AAA a D, passando per una serie di classi intermedie (per esempio A o BBB o CC).
Il rating di una azienda si abbassa notevolmente, nel caso in cui l’azienda risulti essere “sensibile ad avverse condizioni economiche o a congiunture economiche sfavorevoli”. Ora, in tempo di crisi, in una crisi profonda come quella che stiamo vivendo, quali aziende non sono “sensibili” alla congiuntura economica sfavorevole? Certamente pochissime. E così, sempre più aziende vedono abbassarsi il proprio rating e devono pagare interessi sempre più alti per ottenere dei prestiti dalle banche,oppure si vedono negato del tutto il prestito.

 3. La proposta di Montante.

Nel quadro desolante delineato in precedenza, (cioè in una Italia in cui le imprese oneste hanno meno disponibilità economica delle imprese colluse con le mafie e si vedono, per giunta, negare l’accesso al credito), il 28 gennaio 2012 Antonello Montante ha lanciato la sua proposta: cambiare le regole del gioco, considerare la legalità come indicatore positivo del rischio di credito. Assegnare un rating più alto alle aziende “che investono e vivono nei mercati grazie a processi di legalità e a codici anti-corruzione”, facilitando il loro accesso al credito bancario.
La proposta, recepita dall’Associazione Bancaria Italiana e dal Parlamento è confluita nella legge 27/2012


4. La legge 27/2012 e l’istituzione del rating di legalità per le imprese

La Legge 27/2012 (la legge di conversione del Decreto Liberalizzazioni), all’articolo 5-ter,ha attribuito all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie “al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali”, e di procedere, “in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale;”. Il medesimo articolo stabiliva che del rating attribuito si dovesse tenere conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario.
L’articolo 5-ter della L. 27/2012, se da un lato accoglieva la proposta di Montante, dall’altro sollevava un problema: leggendolo, sembrava di capire che all’ Antitrust fosse stato assegnato il compito di assegnare un rating di legalità a tutte le imprese italiane … una specie di fotografia del livello di legalità dell’intero sistema economico nazionale. Ma su quali basi poteva essere realizzata questa valutazione globale? E con quali tempistiche? Con queste premesse, il rating di legalità sembrava destinato a restare lettera morta …


5. Le modifiche apportate dalla legge 62/2012

I dubbi sono stati (in parte) chiariti dalla legge 62/2012, che, nata per convertire in il Decreto Legge sulle commissioni bancarie, è stata poi estesa ad altri ambiti, sempre inerenti l’attività degli istituti di credito.


(Mi si permetta un inciso: una volta erano di moda i Testi Unici … adesso vanno di moda le “leggi minestrone”: saranno anche cambiati i tempi, ma non si possono emettere norme che parlano di mille cose diverse – introducendo modifiche in tutti gli ambiti possibili e immaginabili – e poi pretendere che il cittadino conosca la legge …).

Così il rating di legalità, introdotto da una legge sulle liberalizzazioni (il nesso non è chiaro), è stato modificato da una legge sulle banche (e in questo caso il nesso è  più chiaro).
La Legge 62/2012 stabilisce che solo le aziende con un fatturato di almeno 2 milioni di Euro (riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza ) potranno richiedere il rating di legalità all’Antitrust e che, al fine dell’attribuzione del rating, potranno essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni.
Inoltre, la legge ribadisce che del rating attribuito all’azienda si dovrà tener conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario, aggiungendo che “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”
La legge 62/2012 è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 21 maggio 2012. Il rating di legalità, però, non sarà immediatamente in vigore. Infatti, entro 90 giorni l’Antitrust dovrà definire i criteri e le modalità per il calcolo del rating e Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze dovrà emettere un decreto, definendo le modalità «agevolate» di finanziamento pubblico e accesso al credito, riservate alle aziende che dispongono di un rating di legalità


5. Rating di legalità: priorità e criteri di calcolo … l’opinione del ministro …

Dunque, è stato chiarito che il rating di legalità sarà uno strumento volontario, di cui le aziende potranno servirsi, per agevolarsi nei rapporti con le banche e le pubbliche amministrazioni.
E’ quindi di primario interesse, per le impresa, sapere quali saranno i criteri che, in futuro, l’ Antitrust utilizzerà per definire loro il rating di legalità. Non ci sono ancora, purtroppo, indicazioni certe in merito
Tuttavia, il Ministro della Giustizia Paola Severino, già nel mese di marzo, aveva espresso la propria opinione sul  rating di legalità, definendolo “una proposta estremamente seria che riguarda non soltanto le imprese che rifiutano di pagare il loro terribile tributo alla mafia, ma anche le imprese che si dotano di modelli di organizzazione idonei a prevenire il reato”, vale a dire le imprese che si sono dotate di Modelli 231 finalizzati alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata.
Se tale orientamento fosse confermato dall’ Antitrust, molto probabilmente, quindi, in futuro le aziende che si doteranno di Modelli 231 potranno ottenere un rating di legalità più alto ed accedere più facilmente a finanziamenti pubblici e al credito bancario.

Stiamo a vedere … vi terrò informati


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
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cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it


  
  

mercoledì 2 maggio 2012

E’ UTILE ESTENDERE IL D.LGS 231/2001 AI PARTITI POLITICI? Qualche riflessione …


Hanno ricominciato a litigare come due vecchi amanti … i Cittadini e la Politica. E come vecchi amanti, ritornano spesso sullo stesso argomento: il finanziamento pubblico dei Partiti.  Qualcuno chiede di riformarlo, qualcun altro di abolirlo.
E in questa stagione di governi tecnici e di crisi finanziaria, di riforme, di valori (e di vite) che annegano nella recessione, si sta facendo strada, ancora una volta, l’idea che della Politica si possa fare a meno. Che i Partiti se la cavino da soli, dicono in molti, che si facciano finanziare dalle Lobby che sostengono, o dai simpatizzanti con il 5 per mille. E se non ce la fanno, che chiudano i battenti: tanto non è la politica che salva il Paese. Il Paese lo salvano i Tecnici al Governo. O i Sindacati e i Movimenti che occupano le piazze. A seconda dei gusti di ognuno.

Non mi sembra una gran bella idea … credo anch’io che la Politica abbia “perso la bussola” della consapevolezza e dei valori. Che dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur. Che qualcosa vada cambiato. Ma non farei mai rottamare un’automobile che funziona male, prima di averne acquistata una nuova … a meno che preferisca restare a piedi!
Fino ad oggi, nessuno è ancora riuscito ad inventarsi una Democrazia senza Partiti: quando il confronto politico viene meno e i problemi si risolvono invadendo le Piazze, si può fare al massimo una Rivoluzione che, purtroppo, è spesso l’anticamera di una Dittatura …
I Partiti Politici sono uno strumento imperfetto (come spesso lo sono le cose umane), per garantire la pluralità delle idee. E in questo modo, sono un perfetto antidoto ai Totalitarismo (che è sempre la dittatura di una idea, di un ideale, di un interesse o di una classe sociale).
Credo sia giusto, direi anche etico, che i Cittadini di uno Stato finanzino e tutelino il proprio imperfetto strumento per garantirsi dal male peggiore di una dittatura: i Partiti non devono scomparire, devono solo funzionare meglio. Devono responsabilizzarsi, imparare a gestire correttamente i soldi pubblici di cui sono beneficiari, al pari di qualunque altra impresa privata, associazione o ente pubblico.

In quest’ottica, potrebbe essere utile considerare l’ipotesi di estendere la responsabilità penale degli Enti, sancita dal d.lgs 231/2001, alle organizzazioni politiche.
Il Decreto Legislativo 231/2001 stabilisce che le aziende e le associazioni (anche prive di personalità giuridica) rispondano per i reati compiuti dai loro rappresentanti e dipendenti nel loro interesse, subendo sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravo, anche la sospensione della propria attività. Per non essere ritenute responsabili, ed essere sanzionate, aziende e associazioni devono dotarsi di modelli organizzativi e di controllo per la prevenzione dei reati, e dimostrare che chi ha commesso il reato ha volutamente raggirato il modello, agendo in contrasto con le procedure di legalità e la cultura dell’Ente.
Partiti Politici ed Enti Pubblici non economici sono stati esclusi dal campo di applicazione del d.lgs 231/2001 in quanto enti di rilievo costituzionale. Una scelta, a prima vista, certamente sensata: non si può dare a un Tribunale la possibilità di sospendere l’attività di un Partito o di un Ente Pubblico. Sarebbe una cura peggiore del male.
Purtroppo, l’esclusione degli Enti di rilievo costituzionale dal d.lgs 231/2001 non ha consentito la diffusione, negli Enti Pubblici e nei Partiti Politici, dei modelli organizzativi e di controllo e dei sistemi di prevenzione dei reati, che invece si sono diffusi nelle imprese private.
Attualmente, la Camera sta valutando un disegno di legge anticorruzione, che estenderebbe agli Enti Pubblici l’obbligo di dotarsi di Piani di Prevenzione dei reati, sul modello di quelli previsti proprio dal Il decreto legislativo 231/2001.
Allo stesso modo, si potrebbe pensare di estendere il d.lgs 231/2001 anche alle organizzazioni politiche, magari prevedendo che i Partiti rispondano dei reati commessi dai loro esponenti e iscritti, a meno che non di dotino di modelli organizzativi e di controllo finalizzati a prevenire le attività illecite.
Questa estensione di responsabilità potrebbe legarsi ad una possibile riforma del sistema dei i rimborsi elettorali, per esempio prevedendo la sospensione dei finanziamenti pubblici, nel caso in cui siano compiuti reati nell’interesse di un Partito.
In tutti i casi, l’estensione del d.lgs 231/2001 alle organizzazioni politiche non potrà mai prevedere la possibilità di sanzioni interdittive: al di fuori dei casi già consentiti dalla legge, e in tempo di pace, nessuno può imporre ad un Partito Politico di sospendere la propria attività. Questo a garanzia, ancora una volta, della nostra buona, vecchia e imperfetta Democrazia…



Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
http://it.linkedin.com/in/andreaferrarini - andreaferrarini@inwind.it

mercoledì 7 marzo 2012

Gestire l'incertezza, per costruire il futuro

1.La crisi e l'incertezza

Più propongo Modelli 231 alle imprese, più mi convinco che non è la crisi il vero motivo per cui molte aziende non si dotano di un modello di prevenzione dei reati penali e in generale non investono in consulenze che potrebbero dare un valore aggiunto al loro business. Il vero motivo è l'incertezza.
Crisi e incertezza non sono la stessa cosa: una situazione di crisi fa venir meno l'ambiente e le risorse su cui le imprese (e le persone) si basano per svolgere la propria attività. Si è in crisi, in poche parole, quando ci si accorge che qualcosa che fino a ieri era disponibile, oggi non c'è più.
L'incertezza è qualcosa di diverso: in una situazione di incertezza non è più chiaro come andranno le cose domani. L'incertezza è paura del futuro, che può condurre le aziende a non darsi degli obiettivi, a non reagire.

2.L'incertezza che uccide il futuro.

Dalla crisi si potrebbe uscire in futuro ... invece l'incertezza non sembra avere vie d'uscita, perché si situa nel futuro. A dire il vero, questo non dovrebbe essere un problema: le persone possono conoscere il passato e il presente, ma non possono controllare il loro domani. Perché il futuro non esiste in quanto tale: è sempre immaginazione, proiezione, progetto, speranza. Le organizzazioni dovrebbero definire i propri obiettivi  per "addomesticare" il futuro, per decidere come vorrebbero che fosse. Al giorno d'oggi, invece, l'incertezza per il futuro uccide gli obiettivi. Uccide la speranza, gli investimenti, l'innovazione. Favorisce politiche di stabilità ( = difesa del presente) a discapito delle politiche di crescita economica (=investimento sul futuro).

3. Come uscirne?
Indubbiamente, l'incertezza non può essere negata e cancellata: è parte, ormai, del modo di pensare e di essere delle persone e delle organizzazioni. Allora, una soluzione potrebbe essere imparare a gestire l'incertezza. Definirla meglio, circoscriverla (come si fa con gli incendi)per ridurre la sua carica distruttiva sul futuro. Ma come?  Alcuni spunti di riflessione interessanti sono forniti, per esempio, dalla norma ISO 31000:2010 "Principi e linee guida per il Risk Management," che definisce il rischio come "l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi". L'effetto che l'incertezza ha sugli obiettivi consiste in uno scostamento (positivo o negativo) da un risultato atteso. E l' incertezza è, invece "lo stato, anche parziale di assenza di informazioni relative alla comprensione o alla conoscenza di un evento e delle sue conseguenze". 
Chiaramente l'incertezza, nella definizione della ISO 31000, fa molto meno paura: non è più "paura del futuro", ma semplicemente "ignoranza degli eventi". La ISO 31000 "disinnesca" la carica esplosiva dell' incertezza, nella misura in cui sposta l'attenzione sulla nozione (altrettanto paurosa) di rischio. Ma il rischio è qualcosa di gestibile.

4. Il rischio vive fra presente e futuro. L'incertezza esiste solo nel presente.
Alcuni componenti del rischio si situano nel futuro: gli obiettivi, i risultati attesi, gli eventi e le loro conseguenze sono tutte cose che potrebbero accadere domani, ma che non sono, di per sé, un rischio. L'incertezza, invece, esiste solo nel presente, come stato di non conoscenza degli eventi che potrebbero influenzare gli obiettivi. Ed anche l'incertezza, di per sé, non è un rischio: sono gli effetti dell'incertezza sugli obiettivi ad essere un rischio.
L'incertezza, intesa come situazione di non-conoscenza, può essere superata e gestita nel presente: la norma ISO 31000 fornisce una serie di principi, strutture, processi, per tenere sotto controllo l'incertezza, individuando gli eventi che potrebbero influenzare gli obiettivi, e per definire gli obiettivi anche considerando gli eventi che potrebbero influenzarli.
L'incertezza non potrà mai essere completamente cancellata dalla vita delle organizzazioni, ma può essere gestita, riducendo l'impatto che eventi futuri potrebbero avere sull'azienda o, anche, imparando a definire diversamente gli obiettivi, in modo tale che non siano preda degli eventi futuri.

5. Concludendo - La consulenza organizzativa ai tempi dell'incertezza.
La nuova prospettiva concettuale, proposta dalla ISO 31000, ci permette di ridefinire gli obiettivi e il ruolo della consulenza organizzativa ai tempi dell'incertezza.
Oggi le aziende si sono accorte che l'incertezza esiste e ne hanno paura. E il consulente aziendale non può più essere un fornitore di certezza. Deve essere, piuttosto, un gestore dell'incertezza. Dovrebbe dire alle aziende "accettate l'incertezza e usatela come leva per costruire il futuro".
L'incertezza non gestita genera rischi. Invece, una corretta gestione dell'incertezza migliora la conoscenza degli eventi, aiuta l'azienda a definire più realisticamente gli obiettivi e i risultati futuri, permette di controllare meglio le risorse (umane, finanziarie, tecnologiche, ecc...) e le responsabilità coinvolte nei processi aziendali.

Questo ragionamento vale anche per la consulenza per i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001: la maggior parte delle aziende non ha mai commesso illeciti penali nel proprio interesse. Il problema è che le aziende non sanno perché non hanno mai commesso reati: dotarsi di un modello significa, per una organizzazione, diventare consapevole dei propri valori etici e promuovere la propria immagine di azienda socialmente responsabile.
Modelli organizzativi e di controllo dell' incertezza potrebbero condurre, in futuro, non solo alla prevenzione del rischio da reato,ma anche alla promozione della Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR).



Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)

lunedì 13 febbraio 2012

Problemi legati alla tridimensionalità del rischio 231

In un precedente POST ho parlato del carattere tridimensionale e disorganico del rischio 231. 

Il carattere tridimensionale del rischio 231 è un problema, perché il rischio 231 appare essere molto eterogeneo e molto “vasto”: dipende dalle persone che vivono dentro e fuori le organizzazioni, con i loro comportamenti e i loro interessi; dipende dalla struttura organizzativa, con il suo sistema di controlli e poteri e le sue modalità di gestione dei processi; dipende dalle sentenze dei giudici, che sanzionano i comportamenti, riconducendoli ai reati presupposto. In che modo è possibile analizzarlo e, quindi, gestirlo? Personalmente, credo che l'approccio migliore sia quello proposto nella norma ISO 31000. Ma vorrei arrivarci per gradi, senza imporre niente a nessuno, ma spiegando attraverso quale percorso sono arrivato a questa conclusione.

Inizialmente, avevo tentato una “analisi tridimensionale” del rischio 231. In base a tale analisi, il rischio 231 sarebbe il rischio che “in certi processi/certe aree aziendali siano messi in atto dei comportamenti che causano un vantaggio all’azienda, ma ledono interessi collettivi”. Questa definizione funzionava, nella misura in cui era talmente generica e disorganica, da adattarsi a una vasta gamma di casi. Quello che non era chiaro, in tale analisi, era la relazione esistente fra le tre dimensioni del rischio 231 (comportamenti, processi e interessi) in rapporto ai fattori di rischio specifici di ciascun reato presupposto. In altre parole, non era chiaro quale fosse la dimensione principale o se tutte tre fossero altrettanto importanti. Per esempio, in relazione al rischio di infortuni sul lavoro o di reati ambientali, la dimensione principale sembrava quella dei processi (esistono processi più rischiosi per l’uomo o l’ambiente di altri), in combinazione con la dimensione dei comportamenti (intesi come scelte di non vigilare sulla salubrità e sicurezza dei processi, a vantaggio dell’azienda). Al contrario, in relazione al rischio di reati di corruzione e concussione, la dimensione degli interessi è preponderante: lì i fattori di rischio sono gli interessi personali (desiderio di potere o ricchezza) del pubblico ufficiale, gli interessi dell’azienda (a vincere, per esempio, un appalto), che conducono alla lesione di un interesse collettivo. La dimensione dei comportamenti, invece, è preponderante nel reato di corruzione (in cui esiste un accordo fra le parti), ma non in quello di concussione, in cui è il pubblico ufficiale che costringe o induce qualcuno a dare denaro o benefici. E ancora, nel caso del rischio di reati contro la personalità individuale, sono preponderanti la dimensione degli interessi (= diritti umani) e dei comportamenti. 
Quindi, l’analisi tridimensionale non serviva ad analizzare il rischio in modo omogeneo, ma obbligava ad analizzare e gestire in modo differenziato ogni singolo rischio di reato. Per questa ragione l’ho abbandonata e ho deciso di cercare una metodologia (o forse sarebbe meglio dire un paradigma teorico), in grado di individuare, analizzare, ponderare e gestire in modo “omogeneo” il rischio 231


Il rischio 231 è difficilmente percepito in quanto rischio dalle imprese proprio a causa del suo carattere tridimensionale, diffuso, disorganico, variabile nel tempo. In pratica, le aziende non “vedono” il rischio 231 e quindi non sentono il bisogno di dotarsi di modelli per gestirlo. Una metodologia per la gestione del rischio 231 deve, dal mio punto di vista, rendere tale rischio visibile alle aziende, diminuendone l’apparente complessità. Inoltre, tale metodologia deve indicare chiaramente in che modo il rischio 231 è interno alle aziende ed è connesso ai loro processi.

                                                                                                                [CONTINUA]


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)

mercoledì 8 febbraio 2012

Commissione Patroni Griffi e modelli di gestione del rischio corruzione negli enti pubblici e nei partiti

Recentemente, su REATI SOCIETARI.IT è stato pubblicato il testo delle proposte avanzate dalla Commissione Patroni Griffi per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione

Pur non concordando, in tutto, con le proposte avanzate, lo trovo molto interessante, perchè trovo che indichi quanto, in seno alle pubbliche amministrazioni, stia diventando forte il bisogno di agire in modo sistematico, anche a livello organizzativo, per prevenire la corruzione.

Gli enti pubblici non economici e i partiti politici erano stati esclusi dal campo di applicazione del d.lgs 231/2001, per una questione pratica: il decreto prevede sanzioni pecuniarie a carico del patrimonio degli enti e, nei casi gravi, la sospensione dell'attività. Ma non è possibile (o sarebbe un rimedio peggiore del male), aggredire il demanio pubblico o "sospendere" le attività di una pubblica amministrazione o di un partito, a seguito di casi di corruzione.
A causa di questa esclusione, non sono mai stati adottati, da enti pubblici e partiti politici, i modelli di gestione e controllo previsti dal decreto 231, cioè gli strumenti di prevenzione e gestione del rischio di reato.

Adesso, però, si sente l'esigenza di applicare modelli, procedure, analisi del rischio di reato, anche agli enti pubblici e ai partiti, "sganciandoli" dalla 231 ed, eventualmente, integrandoli con altri approcci, più adeguati alle organizzazioni pubbliche e politiche.

Mi chiedo se non ci sia, potenzialmente, un nuovo panorama di intervento che si sta aprendo ... e che forse varrebbe la pena di considerare: la consulenza organizzativa agli enti pubblici, finalizzata alla gestione del rischio di corruzione. "gestione della corruzione" che comincia con una attenta analisi dell'organizzazione, dei monopoli di potere presenti al suo interno, con l'analisi del livello di discrezionalità nelle scelte associate ai procedimenti, con la determinazione del grado di trasparenza e accountability dell'Ente Pubblico.

venerdì 27 gennaio 2012

Che rischio è il rischio 231?

Il decreto 231/2001, introducendo nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa da reato, ha anche introdotto una nuova tipologia di rischio per le aziende. I modelli 231 possono mitigare o annullare completamente questo rischio, nella misura in cui, per volontà del legislatore, tali modelli, correttamente applicati e aggiornati, sollevano gli Enti dalla suddetta responsabilità amministrativa (valore esimente dei modelli). Ma di che natura è il rischio 231? In altre parole, quando, per costruire i modelli 231, si attuano risk assessments, esattamente, cosa si sta valutando? Di cosa, in fin dei conti, si sta parlando? Rispondere non è poi così facile.

E’ un rischio che dipende dalla legge
Si tratta, innanzitutto di un rischio che potremmo definire legale, nel senso che, a causa del decreto, un Ente può essere chiamato in giudizio per responsabilità amministrativa in relazione a un ristretto numero di reati. Affinché questo accada, è necessario che un Pubblico Ministero formuli una ipotesi di reato e chieda un rinvio a giudizio. Se non si conoscono i reati-presupposto della responsabilità amministrativa,  i possibili comportamenti che possono integrare tali reati, gli orientamenti dei tribunali, non è possibile costruire un modello 231 efficace. Quindi, la gestione del rischio 231 richiede competenze legali.

E’ un rischio che dipende dall'organizzazione.
Il valore esimente di modelli dimostra, però, che il rischio 231  è anche strettamente correlato alla necessità, per l’Ente, di attuare una corretta governance sugli esiti dei processi aziendali, sulle modalità di comportamento delle risorse umane, sui propri valori … dunque il rischio 231 non si concretizza solo (e una volta ogni tanto) nelle aule giudiziarie, ma vive quotidianamente dentro  la struttura dell’ Ente. Per gestirlo efficacemente, sono necessarie competenze nel campo della analisi organizzativa.

E’ un rischio che dipende dal contesto sociale e culturale
Negli ultimi 10 anni sempre più reati sono confluiti nel  d.lgs 231/2001, anche per l’emergere, nella società italiana,di sensibilità nuove volte a promuovere la tutela dei diritti/interessi collettivi e la responsabilità sociale delle imprese. Quindi, il rischio 231 ha le sue radici anche fuori dall’Ente, nel contesto sociale e culturale e muta con esso: la corretta gestione del rischio 231 di una azienda passa anche attraverso l’individuazione e la tutela degli stakeholders che si interfacciano con essa.

IL RISCHIO 231 E’ UN RISCHIO TRIDIMENSIONALE
In conclusione, il rischio 231 sembra essere una entità complessa, che si sviluppa attraverso tre dimensioni: la dimensione legale dei comportamenti illeciti, la dimensione organizzativa del controllo sui processi e la dimensione sociale degli interessi collettivi.

                                                                                          [CONTINUA]
Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)

giovedì 12 gennaio 2012

Un crac, uno scandalo e una grande paura ...

Il dissesto finanziario del S. Raffaele. Il presunto traffico illecito di rifiuti nocivi legato alla realizzazione dell’autostrada Bre.Be.Mi. I timori legati alla sicurezza dei cantieri e alla regolarità degli appalti legati a EXPO 2015… tre storie lombarde che mettono in luce, a 360 gradi, tutte le criticità che possono emergere in seno a società gestite in modo poco responsabile, per non dire in modo illecito. Le conseguenze ricadono, sempre, sulla collettività: sulla salute delle persone, sugli interessi dei soci, sugli enti pubblici che si affidano ai privati, per realizzare opere pubbliche, eventi o per erogare servizi di pubblico interesse nel campo della sanità, del lavoro, della ricerca e della formazione professionale.
Ogni tanto, però, arrivano delle buone notizie: il 10 gennaio 2012 è stato firmato un protocollo d’intesa fra Expo 2015 SpA, Comune di Milano, Comune di Rho, Sindacati ed Associazioni di categoria, per il contrasto alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali e il rispetto della disciplina legislativa sulla sicurezza nei cantieri Expo. E’ previsto anche un Osservatorio permanente di cui faranno parte i rappresentanti dei soggetti firmatari, con lo scopo di monitorare l’applicazione del protocollo. Belle intese e buoni propositi, che però rischiano di rimanere solo sulla carta, se non si promuove una cultura di impresa rispettosa dei valori etici, della legge e degli interessi della collettività.
A questo fine, l’adozione di modelli di organizzazione e controllo ex d.lgs 231/2001 può essere certamente molto utile. Tali modelli prevedono regolamenti, procedure e sanzioni, per controllare le conseguenze etiche dei processi e tutelare gli stakeholders che si interfacciano con una azienda. E il loro scopo è quello di rilevare e ridurre il rischio che dirigenti o dipendenti commettano degli illeciti nell’interesse dell’azienda.  
Fino ad oggi, dei “Modelli 231” è stato sottolineato soprattutto il valore esimente (essi esonerano le aziende che li adottano da responsabilità in sede penale, nel caso in cui si possa dimostrare che chi ha commesso il reato ha agito raggirando il modello), che entra in gioco quando un reato è già stato commesso. A mio parere, Invece, la vera forza e utilità per le aziende di questi modelli risiede proprio nel loro valore preventivo e nella loro capacità di promuovere una cultura d’impresa compatibile con gli interessi collettivi ed il rispetto della legalità.