lunedì 13 febbraio 2012

Problemi legati alla tridimensionalità del rischio 231

In un precedente POST ho parlato del carattere tridimensionale e disorganico del rischio 231. 

Il carattere tridimensionale del rischio 231 è un problema, perché il rischio 231 appare essere molto eterogeneo e molto “vasto”: dipende dalle persone che vivono dentro e fuori le organizzazioni, con i loro comportamenti e i loro interessi; dipende dalla struttura organizzativa, con il suo sistema di controlli e poteri e le sue modalità di gestione dei processi; dipende dalle sentenze dei giudici, che sanzionano i comportamenti, riconducendoli ai reati presupposto. In che modo è possibile analizzarlo e, quindi, gestirlo? Personalmente, credo che l'approccio migliore sia quello proposto nella norma ISO 31000. Ma vorrei arrivarci per gradi, senza imporre niente a nessuno, ma spiegando attraverso quale percorso sono arrivato a questa conclusione.

Inizialmente, avevo tentato una “analisi tridimensionale” del rischio 231. In base a tale analisi, il rischio 231 sarebbe il rischio che “in certi processi/certe aree aziendali siano messi in atto dei comportamenti che causano un vantaggio all’azienda, ma ledono interessi collettivi”. Questa definizione funzionava, nella misura in cui era talmente generica e disorganica, da adattarsi a una vasta gamma di casi. Quello che non era chiaro, in tale analisi, era la relazione esistente fra le tre dimensioni del rischio 231 (comportamenti, processi e interessi) in rapporto ai fattori di rischio specifici di ciascun reato presupposto. In altre parole, non era chiaro quale fosse la dimensione principale o se tutte tre fossero altrettanto importanti. Per esempio, in relazione al rischio di infortuni sul lavoro o di reati ambientali, la dimensione principale sembrava quella dei processi (esistono processi più rischiosi per l’uomo o l’ambiente di altri), in combinazione con la dimensione dei comportamenti (intesi come scelte di non vigilare sulla salubrità e sicurezza dei processi, a vantaggio dell’azienda). Al contrario, in relazione al rischio di reati di corruzione e concussione, la dimensione degli interessi è preponderante: lì i fattori di rischio sono gli interessi personali (desiderio di potere o ricchezza) del pubblico ufficiale, gli interessi dell’azienda (a vincere, per esempio, un appalto), che conducono alla lesione di un interesse collettivo. La dimensione dei comportamenti, invece, è preponderante nel reato di corruzione (in cui esiste un accordo fra le parti), ma non in quello di concussione, in cui è il pubblico ufficiale che costringe o induce qualcuno a dare denaro o benefici. E ancora, nel caso del rischio di reati contro la personalità individuale, sono preponderanti la dimensione degli interessi (= diritti umani) e dei comportamenti. 
Quindi, l’analisi tridimensionale non serviva ad analizzare il rischio in modo omogeneo, ma obbligava ad analizzare e gestire in modo differenziato ogni singolo rischio di reato. Per questa ragione l’ho abbandonata e ho deciso di cercare una metodologia (o forse sarebbe meglio dire un paradigma teorico), in grado di individuare, analizzare, ponderare e gestire in modo “omogeneo” il rischio 231


Il rischio 231 è difficilmente percepito in quanto rischio dalle imprese proprio a causa del suo carattere tridimensionale, diffuso, disorganico, variabile nel tempo. In pratica, le aziende non “vedono” il rischio 231 e quindi non sentono il bisogno di dotarsi di modelli per gestirlo. Una metodologia per la gestione del rischio 231 deve, dal mio punto di vista, rendere tale rischio visibile alle aziende, diminuendone l’apparente complessità. Inoltre, tale metodologia deve indicare chiaramente in che modo il rischio 231 è interno alle aziende ed è connesso ai loro processi.

                                                                                                                [CONTINUA]


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)

mercoledì 8 febbraio 2012

Commissione Patroni Griffi e modelli di gestione del rischio corruzione negli enti pubblici e nei partiti

Recentemente, su REATI SOCIETARI.IT è stato pubblicato il testo delle proposte avanzate dalla Commissione Patroni Griffi per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione

Pur non concordando, in tutto, con le proposte avanzate, lo trovo molto interessante, perchè trovo che indichi quanto, in seno alle pubbliche amministrazioni, stia diventando forte il bisogno di agire in modo sistematico, anche a livello organizzativo, per prevenire la corruzione.

Gli enti pubblici non economici e i partiti politici erano stati esclusi dal campo di applicazione del d.lgs 231/2001, per una questione pratica: il decreto prevede sanzioni pecuniarie a carico del patrimonio degli enti e, nei casi gravi, la sospensione dell'attività. Ma non è possibile (o sarebbe un rimedio peggiore del male), aggredire il demanio pubblico o "sospendere" le attività di una pubblica amministrazione o di un partito, a seguito di casi di corruzione.
A causa di questa esclusione, non sono mai stati adottati, da enti pubblici e partiti politici, i modelli di gestione e controllo previsti dal decreto 231, cioè gli strumenti di prevenzione e gestione del rischio di reato.

Adesso, però, si sente l'esigenza di applicare modelli, procedure, analisi del rischio di reato, anche agli enti pubblici e ai partiti, "sganciandoli" dalla 231 ed, eventualmente, integrandoli con altri approcci, più adeguati alle organizzazioni pubbliche e politiche.

Mi chiedo se non ci sia, potenzialmente, un nuovo panorama di intervento che si sta aprendo ... e che forse varrebbe la pena di considerare: la consulenza organizzativa agli enti pubblici, finalizzata alla gestione del rischio di corruzione. "gestione della corruzione" che comincia con una attenta analisi dell'organizzazione, dei monopoli di potere presenti al suo interno, con l'analisi del livello di discrezionalità nelle scelte associate ai procedimenti, con la determinazione del grado di trasparenza e accountability dell'Ente Pubblico.

venerdì 27 gennaio 2012

Che rischio è il rischio 231?

Il decreto 231/2001, introducendo nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa da reato, ha anche introdotto una nuova tipologia di rischio per le aziende. I modelli 231 possono mitigare o annullare completamente questo rischio, nella misura in cui, per volontà del legislatore, tali modelli, correttamente applicati e aggiornati, sollevano gli Enti dalla suddetta responsabilità amministrativa (valore esimente dei modelli). Ma di che natura è il rischio 231? In altre parole, quando, per costruire i modelli 231, si attuano risk assessments, esattamente, cosa si sta valutando? Di cosa, in fin dei conti, si sta parlando? Rispondere non è poi così facile.

E’ un rischio che dipende dalla legge
Si tratta, innanzitutto di un rischio che potremmo definire legale, nel senso che, a causa del decreto, un Ente può essere chiamato in giudizio per responsabilità amministrativa in relazione a un ristretto numero di reati. Affinché questo accada, è necessario che un Pubblico Ministero formuli una ipotesi di reato e chieda un rinvio a giudizio. Se non si conoscono i reati-presupposto della responsabilità amministrativa,  i possibili comportamenti che possono integrare tali reati, gli orientamenti dei tribunali, non è possibile costruire un modello 231 efficace. Quindi, la gestione del rischio 231 richiede competenze legali.

E’ un rischio che dipende dall'organizzazione.
Il valore esimente di modelli dimostra, però, che il rischio 231  è anche strettamente correlato alla necessità, per l’Ente, di attuare una corretta governance sugli esiti dei processi aziendali, sulle modalità di comportamento delle risorse umane, sui propri valori … dunque il rischio 231 non si concretizza solo (e una volta ogni tanto) nelle aule giudiziarie, ma vive quotidianamente dentro  la struttura dell’ Ente. Per gestirlo efficacemente, sono necessarie competenze nel campo della analisi organizzativa.

E’ un rischio che dipende dal contesto sociale e culturale
Negli ultimi 10 anni sempre più reati sono confluiti nel  d.lgs 231/2001, anche per l’emergere, nella società italiana,di sensibilità nuove volte a promuovere la tutela dei diritti/interessi collettivi e la responsabilità sociale delle imprese. Quindi, il rischio 231 ha le sue radici anche fuori dall’Ente, nel contesto sociale e culturale e muta con esso: la corretta gestione del rischio 231 di una azienda passa anche attraverso l’individuazione e la tutela degli stakeholders che si interfacciano con essa.

IL RISCHIO 231 E’ UN RISCHIO TRIDIMENSIONALE
In conclusione, il rischio 231 sembra essere una entità complessa, che si sviluppa attraverso tre dimensioni: la dimensione legale dei comportamenti illeciti, la dimensione organizzativa del controllo sui processi e la dimensione sociale degli interessi collettivi.

                                                                                          [CONTINUA]
Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)

giovedì 12 gennaio 2012

Un crac, uno scandalo e una grande paura ...

Il dissesto finanziario del S. Raffaele. Il presunto traffico illecito di rifiuti nocivi legato alla realizzazione dell’autostrada Bre.Be.Mi. I timori legati alla sicurezza dei cantieri e alla regolarità degli appalti legati a EXPO 2015… tre storie lombarde che mettono in luce, a 360 gradi, tutte le criticità che possono emergere in seno a società gestite in modo poco responsabile, per non dire in modo illecito. Le conseguenze ricadono, sempre, sulla collettività: sulla salute delle persone, sugli interessi dei soci, sugli enti pubblici che si affidano ai privati, per realizzare opere pubbliche, eventi o per erogare servizi di pubblico interesse nel campo della sanità, del lavoro, della ricerca e della formazione professionale.
Ogni tanto, però, arrivano delle buone notizie: il 10 gennaio 2012 è stato firmato un protocollo d’intesa fra Expo 2015 SpA, Comune di Milano, Comune di Rho, Sindacati ed Associazioni di categoria, per il contrasto alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali e il rispetto della disciplina legislativa sulla sicurezza nei cantieri Expo. E’ previsto anche un Osservatorio permanente di cui faranno parte i rappresentanti dei soggetti firmatari, con lo scopo di monitorare l’applicazione del protocollo. Belle intese e buoni propositi, che però rischiano di rimanere solo sulla carta, se non si promuove una cultura di impresa rispettosa dei valori etici, della legge e degli interessi della collettività.
A questo fine, l’adozione di modelli di organizzazione e controllo ex d.lgs 231/2001 può essere certamente molto utile. Tali modelli prevedono regolamenti, procedure e sanzioni, per controllare le conseguenze etiche dei processi e tutelare gli stakeholders che si interfacciano con una azienda. E il loro scopo è quello di rilevare e ridurre il rischio che dirigenti o dipendenti commettano degli illeciti nell’interesse dell’azienda.  
Fino ad oggi, dei “Modelli 231” è stato sottolineato soprattutto il valore esimente (essi esonerano le aziende che li adottano da responsabilità in sede penale, nel caso in cui si possa dimostrare che chi ha commesso il reato ha agito raggirando il modello), che entra in gioco quando un reato è già stato commesso. A mio parere, Invece, la vera forza e utilità per le aziende di questi modelli risiede proprio nel loro valore preventivo e nella loro capacità di promuovere una cultura d’impresa compatibile con gli interessi collettivi ed il rispetto della legalità.   

sabato 30 aprile 2011

d.lgs 231/2001 ed imprese individuali. Nuova sentenza della cassazione

Con la sentenza n. 15657 - sezione III penale – la Corte di Cassazione ha confermato la sanzione interdittiva della revoca dell’autorizzazione alla raccolta e conferimento di rifiuti speciali a carico di una impresa individuale di Caltanissetta. E’ la prima volta, dall’entrata in vigore del d.lgs 231/2001, che una impresa individuale viene condannata per responsabilità amministrativa dipendente da un illecito penale.

Nel caso specifico, impresa individuale era incorsa nel gravissimo reato di associazione a delinquere. Tuttavia, tale sentenza può avere delle potenziali conseguenze anche per altre tipologie di reato, contestate a ditte individuali.  

Infatti, la Cassazione ha dichiarato che pur “non cogliendosi nel testo [del d.lgs. 231/2001] alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita  inclusione dell’area dei destinatari della norma”.

Secondo la Cassazione, inoltre “l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico dalla c.d. <ditta individuale>) ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività” e quindi  “è indubbio che la disciplina dettata dal Dlgs 231/01 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. <uni personali>”.

Molte imprese individuali, soprattutto quelle attive nel settore edile, informatico, o che svolgono attività commerciale e di import/export, potrebbero essere sensibili alle seguenti tipologie di reato:

1)      Infortuni sul lavoro derivanti dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
2)      Reati contro la pubblica amministrazione (per esempio in conseguenza di gestione di appalti pubblici)
3)      Reati contro l’industria e il commercio
4)      Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (per esempio in caso di utilizzo di manodopera straniera.
5)      Violazione di banche dati informatiche o violazione dei diritti d’autore.

Ovviamente, non è detto che tali reati siano stati commessi o saranno commessi. Tuttavia, nel caso in cui ciò dovesse accadere, la sentenza 15657 della Cassazione potrebbe orientare un  Tribunale a chiamare le imprese in causa ai sensi del d.lgs 231/2001, con il rischio di sanzioni Interdittive di carattere preventivo (quali la sospensione dell’attività di cantiere, in caso di infortunio sul lavoro), che porterebbero all’interruzione parziale o totale dell’attività aziendale anche prima della condanna definitiva in sede penale. Ma anche le sole sanzioni pecuniarie (le sanzioni minime previste dal d.lgs 231/2001) sono di entità tale da mettere in ginocchio una piccola impresa.

A fronte di questi rischi (facendo un calcolo fra costi e benefici), sarebbe consigliabile che anche tali Imprese adottassero un modello organizzativo e di gestione, come richiesto dal d.lgs 231/2001.

Oltre tutto, un modello organizzativo per una impresa individuale sarebbe molto facile ed economico da costruire e gestire, considerando che tali imprese hanno una struttura organizzativa molto semplice, pochi dipendenti ed un numero limitato di processi a rischio.

Scritto da ANDREA FERRARINI ( http://www.linkedin.com/in/andreaferrarini )

giovedì 21 aprile 2011

Thyssen: una svolta "epocale"

Fonte: La Stampa on line
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/398125/

TORINO
La Corte di Assise di Torino ha riconosciuto l’omicidio volontario con dolo eventuale per i sette morti del rogo alla Thyssen. L’amministratore delegato Herald Espenhahn è stato condannato a 16 anni e mezzo di reclusione come richiesto dalla pubblica accusa.

Le condanne nei confronti dei manager sono sei. La Corte ha accolto infatti le richieste dell’accusa anche per gli altri imputati: Marco Pucci, Gerald Priegnitz, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri, tutti condannati a 13 anni e mezzo di reclusione. Per l’imputato Daniele Moroni la pena comminata è stata di 10 anni e 10 mesi, superiore ai nove anni richiesti dall’accusa.

Le reazioni
«E’ una svolta epocale, non era mai successo che per una vicenda di morti sul lavoro venisse riconosciuto il dolo eventuale», ha detto il pm Raffaele Guariniello mentre l’aula accoglieva la sentenza con un applauso. Una condanna – ha detto – non è mai una vittoria o una festa. «Però questa condanna può significare molto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Credo che da oggi in poi – ha concluso – i lavoratori possano contare molto di più sulla sicurezza e che le imprese possano essere invogliate a fare molto di più per la sicurezza».

La protesta dell’azienda
All’azienda, invece, la decisione dei giudici appare «incomprensibile e inspiegabile». «È sconsolante», dice il legale, l’avv. Cesare Zaccone, annunciando un appello dal quale però crede già «di non ottenere molto di più». Al sindaco di Terni, Di Girolamo, sembra che «questa volta la giustizia sia stata ingiusta e abbia calcato troppo la mano». Dice di non capire la decisione dei giudici torinesi e che la sentenza «è punitiva nei confronti dell’azienda e dei lavoratori che – secondo lui – ora si troveranno in difficoltà». Ai parenti delle vittime, però, anche stasera, la Thyssenkrupp esprime «il suo più profondo cordoglio e rinnova il suo grande rammarico per il tragico infortunio avvenuto in uno dei suoi stabilimenti».

La politica
Alla lettura della sentenza, in un’aula stracolma, i parenti applaudono con la forza che libera da un incubo, si stringono in abbracci, qualcuno piange, qualcuno resta immobile, quasi impassibile, uno si sente male e lo adagiano su una barella. Tutti ringraziano il pm Raffaele Guariniello che sulla sentenza è lapidario. «Deve fare sperare i lavoratori – dice – e far pensare gli imprenditori». Per il Ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, la sentenza è la dimostrazione che in Italia ci sono leggi «adeguate anche nel caso delle violazioni più gravi». Politica e sindacato, da Vendola a Delfino, da Fassino a Ferrero, da Chiamparino a Cota, da Airaudo a Cremaschi, da Landini a Farina, con toni e sfumature diverse, sottolineano la portata storica della sentenza, sperano che possa aiutare a fermare le morti bianche e lo stillicidio di chi perde la vita per lavorare.

La vicenda
È la notte del 6 dicembre 2007, quando un violento rogo divampa all’interno dell’acciaeria, in corso Regina Margherita: da una vasca fuoriesce una quantità di olio bollente in pressione, che in pochi attimi sviluppa un incendio. Non è la prima volta che accade: un episodio simile, senza vittime, si era già verificato. Gli operai vengono travolti dal fuoco. Un lavoratore muore dopo pochi minuti, altri sei perdono la vita nei giorni successivi. Si chiamano Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone, Roberto Scola. Il processo è lungo e segnato da molti colpi di scena. Da una serie di testimonianze, emergono carenze nel sistema di sicurezza. A scatenare le polemiche sono soprattutto i legali dell’azienda quando indicano possibili «colpe» degli operai nel rogo dell’impianto. Salvo poi smentirsi: alle vittime non sono imputabili responsabilità precise, sottolineerà poi la Thyssen.

Il processo
Il procedimento si apre il 15 gennaio 2009 nel Palazzo di giustizia di Torino. Sul banco degli imputati l’amministratore delegato della multinazionale tedesca, Harald Espenhahn, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Imputati anche l’azienda come persona giuridica e altri cinque dirigenti, accusati di omicidio colposo aggravato: Cosimo Cafueri, Daniele Moroni, Gerald Prigneitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno. Il pubblico ministero è Raffaele Guariniello. La Corte d’Assise respinge la costituzione di parte civile per oltre 50 operai: questi firmarono un verbale di conciliazione, accettando la concessione di una somma in cambio della rinuncia alla richiesta di risarcimento. Centinaia di testimoni vengono ascoltati da entrambe le parti. Il 13 febbraio 2009 viene mostrato in aula un video choc della polizia scientifica che mostra le immagini del cadavere di Antonio Schiavone, il primo operaio deceduto nella tragedia. Molti parenti escono dall’aula. Nelle udienze successive iniziano a emergere le carenze della sicurezza. Vengono chiamati a testimoniare anche tre ispettori della Asl 1 di Torino, accusati di aver favorito la multinazionale con controlli annunciati e prescrizioni tardive, ma si avvalgono della facoltà di non rispondere.

Le condanne
Dopo una serie di ulteriori sedute, e diversi rinvii, inizia la requisitoria dei pm: Guariniello chiede 16 anni e mezzo di reclusione per Espenhahn, 13 anni e 6 mesi per quattro dirigenti, 9 anni per il quinto. La difesa chiede invece assoluzione piena per tutti gli imputati. Fino all’epilogo della sentenza

Scritto da ANDREA FERRARINI ( http://www.linkedin.com/in/andreaferrarini )

giovedì 14 aprile 2011

Anche le strutture sanitarie a partecipazione pubblica sono soggette al d.lgs 231/2001.

Una importante sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 2 Penale, Sentenza 21.7.2010, n. 28699), chiarisce definitivamente che tutti gli enti devono dotarsi di MODELLI 231, anche se promuovono valori e diritti costituzionalmente rilevanti. Sono esonerati solo gli enti di rilevanza costituzionale, cioè quanto meno citati nella Costituzione.
Nel gennaio del 2010 nell’ambito di un procedimento penale per truffa ai danni dello stato, il GIP del tribunale di Belluno aveva disposto, ai sensi del d.lgs 231/2001, il sequestro preventivo dei beni di una struttura ospedaliera specializzata, che operava in forma di società per azioni partecipata al 49% da capitale privato e al 51% da capitale pubblico. Il sequestro, di oltre due milioni di euro, insisteva sul bilancio della struttura ospedaliera e di una sua partecipata.
Con ordinanza 26.2.10 il Tribunale di Belluno, sezione riesame, aveva però annullato la misura cautelare sul presupposto dell’inapplicabilità del d.lgs 231/01 alla struttura ospedaliera, in quanto ente pubblico.
Il PM del Tribunale di Belluno ha fatto ricorso in Cassazione contro l’annullamento del sequestro, sostenendo che la struttura, pur essendo partecipata per il 51% da capitali pubblici, operava in forma di Società per Azioni, senza che la Ulss n. 1 di Belluno svolgesse adeguati controlli sul suo operato. Una ulteriore  prova dell’applicabilità del D.lgs. 231/2001 anche agli enti che svolgono pubblici servizi era, secondo il PM, il fatto che la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche era prevista in connessione anche con reati come la concussione, in cui la necessaria qualifica soggettiva del soggetto agente postulava la natura pubblicistica dell’attività espletata.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, stabilendo che “la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero della disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica”.
Nel caso in esame specie mancava la prima condizione, vale a dire l’assenza di attività economica, in quanto la struttura sanitaria era una società per azioni e “ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l’esercizio di un’attività economica al fine di dividerne gli utili (ai sensi  dell’art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà –poi- la destinazione degli utili medesimi, se realizzati”.
Nel richiedere il rigetto del ricorso in Cassazione, la difesa della struttura ospedaliera aveva insistito sull’inapplicabilità della disciplina del d.lgs n. 231/01, in quanto la struttura (operando in ambito sanitario) sarebbe stata qualificabile non solo come ente pubblico, ma anche come ente chiamato a svolgere funzioni di rilievo costituzionale (cfr. art. 32 della Costituzione italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”)
Questo’assunto, per la Suprema Corte, è manifestatamene infondato perché l’esclusione degli enti di rilevanza costituzionale dalla disciplina della responsabilità d’impresa (prevista dallo stesso d.lgs 231/2001), è motivata dalla “necessità di preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del d.lgs n. 231/01 sortirebbero l’effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali”.
La struttura sanitaria, pur svolgendo una attività di indubbio valore costituzionale (la tutela della salute pubblica)  non era, di suo, un ente di rilevanza costituzionale, in quanto questa qualifica è riservata esclusivamente agli enti menzionati nella Carta costituzionale. “Né si può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una SPA, che è pur sempre quella di realizzare un utile economico”.
D’altro canto, conclude la Cassazione, se bastasse  – per l’esonero dal d.lgs 231/01 – la semplice rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella funzione di un ente,  si giungerebbe “all’aberrante conclusione di escludere dalla portata applicativa della disciplina un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma in quello dell’informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell’igiene del lavoro, della tutela dell’ambiente e del patrimonio storico e artistico, dell’istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non “funzioni”) di rango costituzionale”.
Scritto da ANDREA FERRARINI ( http://www.linkedin.com/in/andreaferrarini )