domenica 24 febbraio 2013

Legge Anticorruzione: dalla CIVIT "il punto" sui nuovi obblighi e le relative scadenze

Legge Anticorruzione 190/2012, entrata in vigore lo scorso novembre, ha apportato alcune immediate modifiche al codice penale, individuando nuove tipologie di reato o modificando quelle già esistenti.

La stessa legge, inoltre, ha disegnato un sistema di controlli, responsabilità ed strumenti di prevenzione (che in parte richiama i modelli organizzativi del d.lgs. 23172001), esteso obbligatoriamente al settore pubblico.

Tale sistema, tuttavia, non è attualmente in vigore in tutti gli enti pubblici, a causa di differimenti o rimandi ad atti normativi ancora da emanare, esplicitamente previsti dalla legge 190/2012. Per "tenere le fila" del processo di progressiva attuazione della legge, la CIVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato sul proprio sito due prospetti, che definiscono gli obblighi per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti individuati nel nuovo sistema nazionale anticorruzione

In attesa della definitiva approvazione del Decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, co. 35 della L. n. 190/2012, i prospetti non riguardano gli adempimenti in tema di pubblicità e trasparenza.

Tale decreto (il cui schema è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri) dovrà prevedere il riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni inerenti l’attività della pubblica amministrazione, in base ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge anticorruzione.

La CIVIT segnala la necessità di coordinare i nuovi obblighi con l’art. 18 del D.L. 83/2012 (“Misure urgenti per la crescita del paese”), che definisce misure di pubblicità e trasparenza per “L’Amministrazione Aperta”.


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it

Legge Anticorruzione: le modifiche al Codice Penale e Civile

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

[OMISSIS]


75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  32-quater,  dopo  le  parole:  «319-bis,»  sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;
    b) all'articolo 32-quinquies,  dopo  le  parole:  «319-ter»  sono
inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
    c)  al  primo  comma  dell'articolo  314,  la  parola:  «tre»  e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
    d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 317.  -  (Concussione).  -  Il  pubblico  ufficiale  che,
abusando della sua qualita' o dei suoi  poteri,  costringe  taluno  a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
    e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317»  sono  sostituite
dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
    f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). -  Il
pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o  altra
utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da  uno
a cinque anni»;
    g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a otto»;
    h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono  sostituite
dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
      2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla
seguente: «cinque»;
    i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:
      «Art. 319-quater. - (Induzione indebita  a  dare  o  promettere
utilita'). - Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,  abusando
della sua qualita' o dei suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare  o  a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
      Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro  o
altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;
    l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:
      «Le disposizioni degli articoli 318 e 319  si  applicano  anche
all'incaricato di un pubblico servizio»;
    m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nel primo comma, le parole:  «che  riveste  la  qualita'  di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del  suo  ufficio»
sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri»;
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
        «La pena di  cui  al  primo  comma  si  applica  al  pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita  una
promessa o dazione di denaro o altra utilita' per  l'esercizio  delle
sue funzioni o dei suoi poteri»;
    n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nel secondo comma, dopo le parole:  «Le  disposizioni  degli
articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
      2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono  inserite
le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;
    o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo  le  parole:  «a  tale
prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
    p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi  a  tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
    q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite  le
seguenti: «319-quater,»;
    r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:
      «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). -  Chiunque,
fuori dei casi di concorso nei reati  di  cui  agli  articoli  319  e
319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico  ufficiale  o
con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente  fa  dare  o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio  patrimoniale,
come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  il  pubblico
ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico  servizio   ovvero   per
remunerarlo, in relazione al  compimento  di  un  atto  contrario  ai
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di  un  atto  del  suo
ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
      La stessa pena si applica a chi indebitamente  da'  o  promette
denaro o altro vantaggio patrimoniale.
      La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
promettere, a se' o ad altri, denaro o altro  vantaggio  patrimoniale
riveste la qualifica di pubblico ufficiale  o  di  incaricato  di  un
pubblico servizio.
      Le pene sono altresi' aumentate se i  fatti  sono  commessi  in
relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.
      Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».
  76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    «Art. 2635. - (Corruzione tra privati).  -  Salvo  che  il  fatto
costituisca  piu'  grave  reato,  gli  amministratori,  i   direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione  o
della promessa di denaro o altra  utilita',  per  se'  o  per  altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi  inerenti  al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento  alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
    Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi  se
il fatto e' commesso da chi  e'  sottoposto  alla  direzione  o  alla
vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
    Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone  indicate
nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.
    Le pene stabilite nei commi precedenti  sono  raddoppiate  se  si
tratta di  societa'  con  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati
italiani o di altri  Stati  dell'Unione  europea  o  diffusi  tra  il
pubblico in misura rilevante ai sensi  dell'articolo  116  del  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
modificazioni.
    Si procede a querela della persona offesa, salvo  che  dal  fatto
derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
servizi».

giovedì 7 febbraio 2013

Legge Anticorruzione: Elaborato dall'ANCI lo scadenzario degli adempimenti per gli enti locali

1. La Legge Anticorruzione nei Comuni

Il 22 gennaio 2013 l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha inviato ai Sindaci una tabella riassuntiva dei nuovi obblighi degli enti locali in materia di prevenzione della corruzione (nomina del responsabile, adozione dei piani anti-corruzione, trasparenza) e delle relative scadenze.

L' ANCI ha precisato che, in attesa degli accordi in Conferenza Unificata relativi all'applicazione dei nuovi obblighi di legge, "la scadenza del 31 marzo 2013 per l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione non è riferita ai Comuni", ma che "nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti, si sottolinea comunque l'opportunità di procedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione".

La nomina del Responsabile Anticorruzione è, quindi, il primo atto concreto che i Comuni sono chiamati ad adottare, per adeguarsi alla legge 190/2012. Nei Comuni, il Responsabile deve essere individuato nel Segretario, fatta salva diversa e motivata determinazione.