sabato 30 aprile 2011

d.lgs 231/2001 ed imprese individuali. Nuova sentenza della cassazione

Con la sentenza n. 15657 - sezione III penale – la Corte di Cassazione ha confermato la sanzione interdittiva della revoca dell’autorizzazione alla raccolta e conferimento di rifiuti speciali a carico di una impresa individuale di Caltanissetta. E’ la prima volta, dall’entrata in vigore del d.lgs 231/2001, che una impresa individuale viene condannata per responsabilità amministrativa dipendente da un illecito penale.

Nel caso specifico, impresa individuale era incorsa nel gravissimo reato di associazione a delinquere. Tuttavia, tale sentenza può avere delle potenziali conseguenze anche per altre tipologie di reato, contestate a ditte individuali.  

Infatti, la Cassazione ha dichiarato che pur “non cogliendosi nel testo [del d.lgs. 231/2001] alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita  inclusione dell’area dei destinatari della norma”.

Secondo la Cassazione, inoltre “l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico dalla c.d. <ditta individuale>) ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività” e quindi  “è indubbio che la disciplina dettata dal Dlgs 231/01 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. <uni personali>”.

Molte imprese individuali, soprattutto quelle attive nel settore edile, informatico, o che svolgono attività commerciale e di import/export, potrebbero essere sensibili alle seguenti tipologie di reato:

1)      Infortuni sul lavoro derivanti dal mancato rispetto della normativa antinfortunistica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
2)      Reati contro la pubblica amministrazione (per esempio in conseguenza di gestione di appalti pubblici)
3)      Reati contro l’industria e il commercio
4)      Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (per esempio in caso di utilizzo di manodopera straniera.
5)      Violazione di banche dati informatiche o violazione dei diritti d’autore.

Ovviamente, non è detto che tali reati siano stati commessi o saranno commessi. Tuttavia, nel caso in cui ciò dovesse accadere, la sentenza 15657 della Cassazione potrebbe orientare un  Tribunale a chiamare le imprese in causa ai sensi del d.lgs 231/2001, con il rischio di sanzioni Interdittive di carattere preventivo (quali la sospensione dell’attività di cantiere, in caso di infortunio sul lavoro), che porterebbero all’interruzione parziale o totale dell’attività aziendale anche prima della condanna definitiva in sede penale. Ma anche le sole sanzioni pecuniarie (le sanzioni minime previste dal d.lgs 231/2001) sono di entità tale da mettere in ginocchio una piccola impresa.

A fronte di questi rischi (facendo un calcolo fra costi e benefici), sarebbe consigliabile che anche tali Imprese adottassero un modello organizzativo e di gestione, come richiesto dal d.lgs 231/2001.

Oltre tutto, un modello organizzativo per una impresa individuale sarebbe molto facile ed economico da costruire e gestire, considerando che tali imprese hanno una struttura organizzativa molto semplice, pochi dipendenti ed un numero limitato di processi a rischio.

Scritto da ANDREA FERRARINI ( http://www.linkedin.com/in/andreaferrarini )

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