mercoledì 27 marzo 2013

Piani Triennali di prevenzione della corruzione: per la CiVIT il termine del 31 marzo 3013 non è perentorio

La Legge Anticorruzione (L.190/2012) prevede che le pubbliche amministrazioni debbano adottare propri piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il 2013 (primo anno di applicazione dei nuovi obblighi di legge), il termine per l'adozione dei piani di prevenzione è stato posticipato al 31 marzo 2013.

Prima di tale data, sempre secondo le previsioni della legge 190/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrebbe elaborare il Piano Nazionale Anticorruzione e fornire così le linee guida e gli indirizzi generali, per l'elaborazione dei Piani di prevenzione nelle singole amministrazioni.

Per quanto riguarda gli enti locali, i consorzi e le società controllate dagli enti locali, infine, i termini e le modalità di adozione dei Piani Triennali di Prevenzione devono essere definiti attraverso accordi in sede di Conferenza Unificata, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge 190/2012 (cioè entro la fine di marzo).

Dal momento che il Piano Nazionale Anticorruzione non è ancora stato elaborato, e tanto meno sono stati definiti gli accordi in Conferenza Unificata, La CiVIT, nella seduta del 27 marzo 2013, ha espresso l’avviso che il termine del 31 marzo 2013, previsto per l’adozione dei piani di prevenzione della corruzione, non può essere considerato perentorio,  nel senso che il Piano adottato dopo la scadenza del termine è, comunque, valido. Con la conseguenza che, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo strettamente necessario e secondo le linee indicate nel futuro Piano Nazionale Anticorruzione.

Nel frattempo,  le singole amministrazioni, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, possono procedere alla valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, alla previsione di procedure per selezionare e formare i dipendenti e a introdurre opportune forme di rotazione degli incarichi.

Le amministrazioni potranno, anche, se lo ritengono, adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, fatte salve le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione.

Quanto sopra osservato può valere anche per le Regioni e gli Enti locali, specie dopo la scadenza del termine di quattro mesi, previsto dall’art. 1 comma 60 della legge n. 190/2012, per definire in sede di Conferenza Unificata gli adempimenti e i relativi termini volti alla “piena e sollecita attuazione delle disposizioni” della legge.


Scritto da Andrea Ferrarini (Consulente Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001)
cell. 3472728727 - andreaferrarini@inwind.it



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